Art. 2.
(Unità di senologia).

      1. L'unità di senologia provvede, in collaborazione con le strutture territoriali competenti e avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato, all'educazione sanitaria, alla prevenzione secondaria,

 

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alla cura, al controllo periodico clinico e strumentale e alla riabilitazione psico-fisica delle patologie mammarie, privilegiando percorsi di condivisione con i soggetti della sanità territoriale.

      2. L'unità di senologia è istituita presso ogni azienda ospedaliera. Di intesa con la regione e con la provincia competenti è altresì istituto un coordinamento regionale delle unità di senologia.

      3. Presso ogni azienda sanitaria locale è attivato un programma di screening per la prevenzione del carcinoma mammario, in collaborazione con l'unità di senologia territorialmente competente.